Cos’è | Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. Il principio di un termine ragionevole di durata dei procedimenti non trova applicazione nel processo tributario, fatta eccezione per le controversie di natura civilistica che non attengono, quindi, all'ammontare del tributo ma solo ad aspetti consequenziali o di natura penale. Una indicazione derivante dalla giurisprudenza formatasi in sede comunitaria aveva individuato i parametri temporali di ragionevole durata del processo in:
Ad ogni buon conto, nell'ordinamento giuridico non è rinvenibile una regola fissa o un principio da cui poter ricavare la misura della durata di un processo, anche se il Giudice può tener conto dei dati oggettivi posti alla base di ciascuna controversia. Il giudice liquiderà una somma compresa tra 500 euro e 1.500 euro, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo, e che comunque non potrà mai essere superiore al valore della causa. Invece il danno sarà considerato integrato ed esistente solo se risultino superati i sei anni di durata del giudizio . Tuttavia, qualora la domanda sia ritenuta inammissibile o manifestamente infondata, il ricorrente potrà essere condannato al pagamento di una somma non inferiore a 1000 euro e non superiore a 10.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. |
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Normativa di riferimento | Legge 4 agosto 1955, n. 848 Legge 89/2001 c.d. Legge Pinto, come modificata dalla Legge 134/2012 |
Come si richiede e documenti necessari | Può richiederla chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione. La richiesta risarcitoria si introduce con richiesta presentato ad un giudice monocratico presso la Corte d’Appello (presidente della Corte d’Appello o magistrato designato). La domanda di riparazione può essere proposta solo a conclusione del processo, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva. La data a partire dalla quale si fa decorrere il termine dei sei mesi è:
Nel caso di un giudizio penale la persona offesa dal reato ed il querelante sono legittimati a chiedere l'indennizzo solo a patto che si siano costituiti parte civile nel processo penale. Legittimato attivo è anche il fallito, anche se egli formalmente non è parte in giudizio (lo è il curatore). Il diritto all'equa riparazione va riconosciuto anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto il giudizio (anche antecedente all’entrata in vigore la legge 89/2001 c.d. Legge Pinto), a patto che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si sia pronunciata sulla sua inammissibilità. Non è possibile chiedere e ottenere alcun indennizzo nei seguenti casi:
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Dove si richiede | La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il Giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito, ovvero pende, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. NB: i procedimenti la cui domanda di equa riparazione è ricevuta presso la Corte di Appello sono quelli che hanno come distretto di appartenenza quello della Corte di Appello di Messina. La domanda di equa riparazione dei procedimenti che hanno come distretto di appartenenza quello della Corte di Appello di Reggio Calabria vanno presentate alla Corte di Appello di Catanzaro. Le informazioni di carattere specialistico per la richiesta di prestazioni sono rilasciate dal Front Office. |
Costi | La procedura è esente da contributo unificato, è previsto invece il pagamento di € 8,00 per diritti di notifica. |