Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

Cos’è Il patrocinio a spese dello stato è un istituto mediante il quale le persone che non sono in condizioni economiche tali da sostenere le spese di un giudizio del quale siano, a qualsiasi titolo, parti, possono essere assistite da un difensore e possono compiere le necessarie attività senza sostenere alcuna spesa.
Normativa di riferimento D.P.R. 30/5/2002 n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Come si richiede e documenti necessari I moduli per le domande sono disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Dove si richiede Per i procedimenti relativi a cause civili o della Sezione Lavoro, va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato:
  • davanti al quale pende il processo;
  • competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora pendente.
Le informazioni di carattere specialistico per la richiesta di prestazioni sono rilasciate dal Front Office.
Costi Esente