Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

Cos’è Il patrocinio a spese dello stato è un istituto mediante il quale le persone che non sono in condizioni economiche tali da sostenere le spese di un giudizio penale del quale siano, a qualsiasi titolo, parti, possono essere assistite da un difensore e possono compiere le necessarie attività senza sostenere alcuna spesa.
Normativa di riferimento D.P.R. 30/5/2002 n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Come si richiede e documenti necessari Può chiedere di essere ammesso al patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.528,41 (D.M. 7/5/2015, pubblicato sulla G.U. 12/8/2015, n. 186).
Ai fini della determinazione della soglia di reddito, entro la quale è possibile godere del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, si tiene conto anche dei redditi esenti IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite indicato è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, ma saranno considerati anche i redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedimenti inerenti i diritti di personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Vi sono, infine, specifiche deroghe, previste dalla legge, per particolari procedimenti.
Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio:
  • gli stranieri
  • gli apolidi residenti nello stato
l'ammissione al patrocinio è esclusa:
  • per l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore;
  • se e dal momento in cui l'ammesso nomina un secondo difensore.
L’istanza  è redatta in carta semplice, può essere proposta in ogni stato e grado del processo, deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità:
  • dal difensore;
  • apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto;
  • accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000);
e deve contenere, a pena di inammissibilità:
  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente;
  • una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 letto) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito, con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge;
  • l'impegno a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza o dall’eventuale precedente comunicazione.
> Decisione: Il magistrato competente decide sull'istanza
  • nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza di ammissione
  • immediatamente se l'istanza è presentata in udienza
Il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l'ammissione con decreto motivato.
  • il decreto viene depositato in cancelleria
  • del deposito è comunicato avviso all'interessato
  • il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente in udienza
  • l'interessato o il suo difensore possono estrarne copia
> Ricorso: avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza l'interessato può proporre ricorso
  • entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito
  • davanti al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento
L'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art.99 co. 2)
il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni:
  • all'ufficio del magistrato che procede
  • all'interessato
  • all'ufficio finanziario
Contro l'ordinanza può essere proposto ricorso per Cassazione per violazione di legge il ricorso non ha effetto sospensivo.
Va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata:
  • all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93 co.1)
  • il difensore può presentare l'istanza direttamente in udienza (art. 93 co.2)
  • il richiedente detenuto, internato in un istituto può presentare l'istanza con atto ricevuto dal direttore (art. 93 co.3)
  • il richiedente in stato di arresto o di detenzione domiciliare può presentare l'istanza con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 93 co.3)
nel caso di impossibilità di produrre la documentazione
  • prevista dall'art. 79 co. 2 il cittadino appartenente a stati non appartenenti all'Unione Europea la sostituisce con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.94 co. 2)
  • prevista dall'art. 79 co. 2 la stessa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostituiva di certificazione da parte dell'interessato (art.94 co. 1)
Dove si richiede Cancelleria Sezione Penale
Costi Esente